jump to navigation

Canone RAI anche per tvfonini e computer Luglio 28, 2006

Posted by MobileMan in Anticipazioni, Curiosità, OKNOtizie, Passionemobile, TVfonino, Telefonia Mobile, Tivufonino.
trackback

In una intervista di Punto Informatico con il direttore centrale Normativa e Contenzioso di Agenzia delle Entrate si chiariscono alcuni degli aspetti meno noti dell’attuale normativa sul canone radiotelevisivo

È ormai da molto tempo una preoccupazione di moltissimi lettori che scrivono a Punto Informatico per sapere se i telefonini di nuova generazione, capaci di ricevere le trasmissioni televisive, richiedano il pagamento del canone e se lo stesso debba accadere con i già diffusissimi personal computer. Una questione aperta e che riguarda soltanto chi possegga uno o più di questi dispositivi e non disponga di altri apparecchi radiotelevisivi: la normativa come noto impone un unico pagamento anche in presenza di una molteplicità di dispositivi di ricezione.

screenshot232.jpg


Una vicenda resa complessa dal fatto che tira in ballo responsabilità di organismi ed agenzie differenti. Alcune prime risposte sono giunte a Punto Informatico dall’Agenzia delle Entrate, in particolare dal dott. Vincenzo Busa, direttore centrale Normativa e Contenzioso dell’ente. Ecco cosa ne è venuto fuori.

Punto Informatico: Cerchiamo di far chiarezza: se si possiede un PC o un cellulare capace di ricevere il segnale televisivo il canone è dovuto? Gli operatori del servizio telefonico degli abbonamenti RAI, il numero a pagamento 199, sostengono che il contribuente debba pagare. Come stanno le cose?

Vincenzo Busa: Sulla questione l’amministrazione finanziaria non si è pronunciata in via ufficiale, la risposta dipende dalla circostanza che, nei casi sopra menzionati, si configuri il presupposto d’imposta, come delineato più volte dalla Corte Costituzionale.

PI: Cosa intende?

VB: In varie sentenze, la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione hanno ricostruito il canone radiotelevisivo alla stregua di un’imposta e non di una tassa e, quindi, di prestazione dovuta non in funzione della fruizione di un particolare servizio, bensì in funzione della semplice detenzione di un qualunque apparecchio astrattamente idoneo a captare l’emittenza radio televisiva.

PI: Le conseguenze sembrano ovvie…

VB: Alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità deve ritenersi che laddove il personal computer o il videofonino costituiscono apparecchi astrattamente atti alla ricezione di programmi, per il possesso degli stessi dovrà essere corrisposto il canone radiotelevisivo.

PI: Chiarito questo punto, su cui molto si è dibattuto dentro e fuori dalla rete, qual è la procedura di accertamento prevista per verificare se il contribuente paghi il dovuto?

VB: In questo senso si fa presente che l’articolo 17 del Regio Decreto Legge 21 febbraio 1938, n. 246, al fine di consentire un monitoraggio sui potenziali contribuenti, prevede in prima battuta l’obbligo di tenuta di particolari registri di carico e scarico in capo ai riparatori, ai commercianti, ai rappresentanti ed agenti di vendita in genere di apparecchi e materiali radioelettrici, dai quali gli organi competenti, in sede di accertamento, possono desumere le generalità degli acquirenti dei medesimi apparecchi o comunque dei soggetti cui questi sono destinati.

PI: Chi procede materialmente all’accertamento?

VB: L’articolo 24 di quel decreto regola espressamente la materia dell’accertamento, prevedendo, nello specifico, che “Sono competenti all’accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente decreto gli organi cui, a norma della legge 7 gennaio 1929, n. 4, compete l’accertamento delle violazioni alle leggi finanziarie, gli ispettori ed i procuratori delle tasse ed imposte indirette sugli affari, (gli ufficiali, sottufficiali e militi della M.V.S.N.) in servizio effettivo, nonché i funzionari della RAI in numero non superiore a 50, espressamente riconosciuti idonei ed abilitati con decreto del Ministro per le finanze, emanato di concerto col Ministro della giustizia e col Ministro per l’interno.
Per l’accertamento delle violazioni, per l’applicazione delle penalità stabilite dal presente decreto, e per la definizione delle relative controversie si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4 sopra citata”.

PI: Molti segnalano la ricezione, anche più volte l’anno, di lettere che sollecitano il pagamento del canone. Di che si tratta?

VB: Un eventuale atto di accertamento o la richiesta del pagamento del canone è rivolto necessariamente nei confronti del possessore di qualunque apparecchio atto alla ricezione di programmi radio televisivi, in quanto soggetto passivo del tributo.
Al di là di questa osservazione il quesito posto coinvolge aspetti di tipo operativo meglio conosciuti dall’Ufficio URAR di Torino.

PI: Approfondiremo al più presto anche con URAR. Cosa avviene qualora un contribuente non paghi il canone? Che tipo di sanzioni sono previste?

VB: Per le sanzioni applicabili nei casi di mancato pagamento del canone o mancata osservanza degli obblighi connessi al pagamento dello stesso, si fa presente che l’entità e le modalità di pagamento delle sanzioni sono stabilite dagli articoli 19 e seguenti del regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, come modificato dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

PI: Parliamo quindi di una sanzione amministrativa che può arrivare ad un milione di vecchie lire

VB: Gli articoli 19, 20 e 22 stabiliscono le sanzioni dovute per i detentori di apparecchi che non provvedono al pagamento del canone o che vi provvedono tardivamente e per i soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico che non ottemperino agli obblighi previsti dalla legge.

Fonte:Punto-informatico

 

Commenti»

1. RAFFAELE - Giugno 22, 2007

il titolare di un negozio e’ tenuto al pagamento dell’abbonamento
rai se gia’ paga un abbonamento allo stesso intestato e relativo
alla propria abitazione ? GRAZIE.

2. MobileMan - Giugno 22, 2007

@RAFFAELE salve essendo un negozio ha propria personalità giuridica e inoltre avendo anche diversa ubicazione non resta che pagare…o ‘rischiare’ a presto

3. Baghee - Novembre 5, 2007

Un separato, non ancora divorziato deve pagare l’abbonamento quando il coniuge lo paga regolarmente? Grazie

4. Drake - Febbraio 25, 2008

Mi auguro che il Garante prenda in considerazione la Sentenza della Corte Costituzionale n. 1030/1988 che parla di Radiotrasmissioni e, parifichi un computer ad un apparecchio Radioelettrico di debole Potenza. Tenendo ben conto che tra l’altro, un P.C. non prevede l’obbligo da parte dell’utente di accedere a video o radio trasmissioni online e comunque non utilizza frequenze radio riservate, ma cavi elettrici a bassa tensione di proprietà della Telecom per tutto l’Ultimo Miglio e, per la quale l’utente della linea Telefonica paga già un Canone (anche con qualsiasi concessionario per il quale l’utente abbia un contratto di telefonia…). Ora, il fatto che la RAI faccia appello a una Regio Decreto del 1938 è pura Follia Burocratica, questo solo perché il Legislatore a quei tempi non aveva nessuna possibilità di prevedere l’evoluzione delle trasmissioni di Notizie che ci sarebbe stata 70 anni dopo, ed è anche vero che i Legislatori che sono seguiti non hanno mai provveduto ad aggiornare una Legge a tempi che incalzavano… Ma nel 1973, molti Politici, tra cui Marco Pannella e l’Ex Presidente della Repubblica Cossiga, passarono “Una Notte Online” con i mezzi di allora…. i CB, la Citizen Band, i Radioamatori per intenderci. La Legge che venne emanata, sanciva la Libertà di Antenna e, quindi la Libertà di Informazione! Esattamente come adesso un computer, tramite i Blog, i Forum, i Siti Web ci consentono di avere informazioni alle quale accediamo liberante SENZA DOVERE AGGIUNGERE HARDWARE AI NOSTRI PC!!! Per quindi non viene effettuata nessuna modifica strutturale al Computer, ne alla linea Telefonica come neppure alle linee telefoniche!!!

Il Regio Decreto del 1938 parla molto chiaro “Apparecchi Atti o Modificabili per ricevere Radioaudizioni…” Parla di Ricezioni Eteree… il che presuppone una modifica strutturale del Computer che non rispecchierebbe più l’uso Ludico o Professionale del Computer stesso. Il Regio Decreto parla di apparecchiature Atte alla ricezione, il Computer non è un’apparecchiature elettrica Atta a ricevere Radio comunicazioni! Ma uno strumento di Lavoro e Comunicazione con il quale è previsto l’uso Ludico dell’apparato.
A questa stregua la Telecom potrebbe chiederci un canone perché usiamo Skype!!!

Il Garante dovrebbe anche tenere conto non solo di questo, ma anche del fatto che da un qualsiasi Sito Web è possibile fare Streaming Audio e Video senza l’ausilio di Modifiche Strutturali Hardware e del Server Emittente e del Personal Computer Ricevente e che, quindi, non è l’utente della rete che effettua modifiche agli apparati come neanche chi fa Streaming Audio/Video!

Un Computer viene venduto di Default con un Lettore DVD, che non necessariamente serve per guardare Film… Ma anche per la professione, come per i momenti ludici e, che comunque già alla fonte viene pagato una percentuale sui costi alla S.IA.E., lo stesso vale per Masterizzatori e Supporti Registrabili!!! Così come Per ogni CD/DVD che acquistiamo per un Programma così come per un Video Gioco, così come per guardare un DVD comprato o noleggiato….
Un Computer viene venduto di Default con una Scheda di Rete e un Modem, ma questo non vuole certamente dire che l’utente lo utilizzi per ricevere programmi televisivi in Streamig, casomai dovrà essere chi fa Streaming a dover essere in regola con la S.I.A.E. per quello che trasmette.
Un Computer necessita di Default di un Monitor, il che non presuppone il fatto che il Monitor sia anche un Combo TV… e non presuppone neppure il fatto che l’utente lo utilizzi esclusivamente per vedere o ascoltare lo Streming Audio/Video.

CHI USA UN COMPUTER HA GIÀ PAGATO ALLA FONTE, PAGA PER OGNI SUPPORTO ORIGINALE, PERCHE’ DEVE PAGARE ANCORA?

5. Maurizio Nannini - Febbraio 26, 2008

A chi vanno poi i denari estorti, che uomini cretini ci circondano son dei paraculi, fanno gli schifati per il periodo del fascio, si scandalizzano di re e regine, per i soldi da puppare però sono dei buoni supporter, siamo una nazione popolata da esseri pericolosi per il futuro, arroganti e quel che è peggio sono fuori tempo, ma continuano a decretare cazzate e noi sudditi a subire. Tutti a casa, poche leggi chiare semplici, applicabili, giuste e che abbiano come fine il buon vivere, quelli che abbiamo (esseri) e quelle (leggi ecc) sono datate ci costano soldi e non contentano che pochi. Per una stronzata di canone si muove un esercito di vitelli a puppare soldi, ma che vada ramengo (RAI) come tutte le aziende si finanzi con la pubblicità e se e soldi non bastano faccia come i cittadini, tiri la cinghia. E’ penoso che se ne parli siamo la barzelletta d’europa e non solo.

6. Giovanni Radici - Marzo 5, 2008

E’ curioso che l’argomento canone rai – computer ritorni periodicamente! Anche quest’anno mi e’ arrivata la solita letterina (stavolta in busta verde!), che pero’ stranamente NON conteneva riferimenti a computer di sorta, e sapete perche?
Semplice: l’anno scorso il Governo della Repubblica ha emanato un decreto per un incentivo per favorire la diffusione di dispositivi atti o adattabili alla ricezione della tv digitale (DECRETO 3 agosto 2007 Individuazione delle caratteristiche minime cui devono rispondere gli apparecchi televisivi per accedere alla detrazione fiscale di cui
all’articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), bene i computer – TUTTI, anche il mio commodore 64, il mio amiga 500 e la mia sun ultra 5, NON CI SONO!
Lo stesso Governo Della Repubblica Italiana ha, di fatto, definito cosa e’ adatto o adattabile alla ricezione delle emissioni radiotelevisive, meglio di cosi’ …
Comunque, a scanso di equivoci, ai sensi del dpr445/2000, AUTOCERTIFICO che gli elaboratori elettronici in mio possesso (sopra citati) NON sono adatti od adattabili alla ricezione delle emissioni radiotelevisive, chi ha orecchie per intendere intenda (ovvio, l’onere della prova NON e’ mio!).
(speriamo che la si pianti di raccontare puttanate sulla favoletta della adattabilita’, gli elaboratori elettronici NON sono tutti uguali …)
Auguri a tutti.
GR